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La solidarietà passiva relativa al pagamento degli oneri condominiali
Cassazione Civile, Sez. II, 21 ottobre 2011, n. 21907

Nella sentenza segnalata la Corte di cassazione, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sull'argomento, ha affermato il seguente principio di diritto: "i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace, anche quando decide secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.".
Così pronunciando (ed accogliendo, perciò, il ricorso proposto, provvedendo a decidere direttamente nel merito la controversia sottoposta al vaglio del giudice di pace) la S.C. ha evidenziato che, con l'affermazione del suddetto principio, non ha inteso porsi in contrasto con la statuizione delle Sez. Unite n. 9148 del 2008 poiché la naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo fra quei contitolari. Nello stesso senso della pronuncia in commento v. Cass. n. 4769 del 1978, ad avviso della quale i comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui all'art 1123 c.c. e, pertanto, l'amministratore del condominio può esigere da ciascuno di essi l'intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori. Negli stessi termini v., anche, Cass. n. 335 del 1970, alla stregua della quale la destinazione delle cose comuni è quella di servire a porzioni reali dell'immobile condominiale e non già a quote ideali di esso e, perciò, i proprietari pro indiviso di un appartamento sono tenuti in solido al pagamento delle spese condominiali, senza che ricorra in materia litisconsorzio necessario passivo.