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Focus di Diritto Tributario a cura dell'avv.Tiziana Pane
Sent. n.2700 del 23 febbraio 2012 (ud. del 7 febbraio 2012)

In tema di giurisdizione non rileva il soggetto che ha emesso l’atto opposto ma la natura tributaria o meno della norma violata. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del Giudice ordinario nelle ipotesi in cui l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato notifichi una ordinanza di confisca ed ingiunzione di pagamento a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f.
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente Sez.
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
srl Mega Games e S.S., elettivamente domiciliate in Roma, via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avv. DE MARIA SALVATORE, che le rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. Alberto Valenti e Nicola Nettis; - ricorrenti -
contro
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale Veneto e Trentino Alto Adige, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; - controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1/1/2010, depositata dalla Commissione Tributaria di 2^ Grado di Bolzano il 14/1/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/2/2012
dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Sentito l'avv. De Maria e Meloncelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dei giudice ordinario.
La Corte:

FATTO E DIRITTO
rilevato che nel corso di un accesso nel pubblico esercizio "Cafè Lanthaler" di Sigfrid Schweigkofler, la Guardia di Finanza ha riscontrato la presenza di un apparecchio da intrattenimento non collegato alla rete telematica e di altri quattro che pur essendo collegati, non risultavano aver trasmesso da oltre un mese i prescritti dati;
che una volta ricevuto il relativo verbale, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Ufficio regionale del Veneto e del Trentino Alto Adige, ha notificato alla S. ed alla srl Mega Games (proprietaria degli apparecchi) ordinanza di confisca e ingiunzione di pagamento per complessivi 10.000,00 Euro ciascuna;
che le intimate l'hanno impugnata davanti alla Sezione distaccata di Merano del Tribunale di Bolzano, che con sentenza n. 77/2008 del 12/3/2008 ha però declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario;
che la Mega Games e la S. hanno adito allora la competente Commissione Provinciale riproponendo la questione di giurisdizione alla luce della sopravvenuta Corte cost. n. 130 del 2008;
che con sentenza n. 111/5/2008 del 9-31/12/2008, la Commissione Provinciale ha tuttavia ritenuto la sussistenza della propria potestas iudicandi, respingendo il ricorso nel merito;
che le soccombenti hanno interposto appello, insistendo sulla giurisdizione del giudice ordinario e sull'infondatezza degli addebiti;
che con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato il gravame, condannando in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali;
che la Mega Games e la S. hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo con il primo motivo che la controversia in questione non rientra fra quelle riservate alla cognizione del giudice tributario;
che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha notificato controricorso, con cui ha contestato l'esattezza dell'assunto avverso;
che a questo proposito giova premettere che nell'affrontare con la sentenza n. 4109 del 2007 il problema della sorte delle azioni promosse davanti ad un giudice privo di giurisdizione, le Sezioni Unite si sono limitate a riconoscere l'effetto "conservativo" della domanda, senza pronunciarsi sulla natura del processo successivamente riattivato davanti al giudice munito della giurisdizione;
che anche la Corte costituzionale si è espressa in tal senso con la sentenza n. 77 del 2007;
che soltanto la L. n. 69 del 2009, art. 59, ha strutturato il nuovo giudizio in termini di riassunzione, stabilendo in particolare che "se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia (declinatoria della giurisdizione), la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin" dall'inizio; che come chiarito da C. Cass. n. 6016 dei 2011, tale disciplina non può essere, però, retroattivamente applicata perchè in difetto di specifiche disposizioni in contrario, i poteri processuali delle parti sono regolati dalla legge vigente al momento dell'atto; che risalendo il tutto ad epoca precedente al luglio 2009 e considerato, di conseguenza, che la sentenza del Tribunale non poteva spiegare alcun effetto al di fuori del processo in cui era stata pronunciata, deve pertanto riconoscersi che le ricorrenti avevano la facoltà di proporre la questione di giurisdizione davanti alla Commissione Provinciale, prima, ed a quella Regionale, poi; che quest'ultima l'ha, come si è visto, decisa nel senso dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice tributario;
che pronunciando in fattispecie analoghe, queste Sezioni Unite ne hanno invece affermato la devoluzione al giudice ordinario in quanto a seguito della sentenza n. 130 del 2008, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, non aveva più importanza il fatto che la sanzione fosse stata inflitta da un ufficio finanziario, perchè ciò che contava era soltanto la natura, tributaria o meno, della norma violata che, nel caso di specie, mirava a garantire il "corretto svolgimento, negli esercizi pubblici della gestione dei citati apparecchi al fine di reprimere, nel pubblico interesse, attività illecite" capaci di pregiudicare la regolarità delle giocate (C.Cass. nn. 23107 del 2010 e 10872 del 2011); che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'AGO sulla opposizione proposta dalla Mega Games e dalla S.;
che in accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev'essere perciò cassata con rimessione delle parti davanti al competente giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell'AGO, accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, rimettendo le parti davanti al competente giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012