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Definizione di danno tanatologico e danno catastrofale
Il danno tanatologico e il danno catastrofale rientrano tra i danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è il pregiudizio inferto agli interessi personali propri del soggetto. Il problema è capire se sia il danno tanatologico sia quello catastrofale fanno incamerare un autonomo diritto, in capo alla vittima, di ottenere un risarcimento del danno per i nocumenti che la vittima stessa, patisce prima di morire a causa del torto subito. Il diritto in questione entrerebbe a far parte del patrimonio del de cuius e quindi gli eredi potrebbero agire, nei limiti delle loro quote, per ottenerne il riconoscimento. Analizziamo entrambe le figure.

Per danno tanatologico si intende il pregiudizio al diritto alla vita sofferto dalla persona deceduta, vulnerato a causa dell'uccisione da parte di un terzo che abbia comportato la morte immediata della vittima. Sulla questione della risarcibilità o meno del danno tanatologico si sono formati due orientamenti opposti.

La tesi prevalente è concorde nel negare la possibilità di veicolare jure ereditario una richiesta di ristoro del danno tanatologico. L'orientamento giurisprudenziale che concretizza la non ammissione della tutela risarcitoria in caso di danno da morte immediata è individuato nelle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008. L' irrisarcibilità si fonda su vari motivi. Innanzitutto un primo ostacolo si ravvisa nella struttura stessa della responsabilità civile. Struttura che da un lato attiene all'oggetto del risarcimento e dall'altro si riferisce alla liquidazione del danno. L'oggetto è la perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva. La perdita deve avere degli effetti che si protraggono nel tempo perché ciò che rileva, ai fini del risarcimento, non è l'evento lesivo in sé ma le conseguenze che ne scaturiscono come viene evidenziato in una famosa pronuncia della Corte Costituzionale 27 ottobre 1994, n.372. Il problema è che nel caso di morte immediata le conseguenze lesive in questione non avrebbero il tempo materiale di manifestarsi. La mancanza di un arco temporale tra l'offesa e la morte, non consente al danneggiato di subire le evenienze lesive scaturite dalla lesione alla salute. Per questo orientamento è chiave la distinzione tra i due beni giuridici della vita e della salute. Se la morte è istantanea il riconoscimento di una pretesa risarcitoria in capo agli eredi contrasta con la funzione della tutela aquiliana che è quella di riparare al danno ingiusto e non certo di sanzionare un comportamento colpevole.

L'esborso di denaro deve avere la funzione di indennizzare la vittima che quindi se morisse istantaneamente non avrebbe neanche il tempo di godere della somma di denaro conseguita.

L'altro orientamento, che si evince anche dalla Cass.civ.., sez III, 12 luglio 2006, n. 15760, invece, ammette la risarcibilità del danno tanatologico partendo proprio dall'affermare che è aprioristica la non divisione del bene giuridico vita dal bene giuridico salute in quanto questi ultimi sono solo due diversi aspetti di un'unica prerogativa cioè il diritto all'incolumità personale. In questo modo la patologia e la morte sono momenti diversi della lesione dello stesso bene. Inoltre questo orientamento accorda il risarcimento del danno biologico solo dove la morte poteva essere inquadrata tra le conseguenze lesive della previa e temporalmente inscindibile lesione dell'integrità psico-fisica, e conclude asserendo che l'insorgenza della pretesa risarcitoria postula un divario temporale tra la lesione della salute, la nascita del credito, e la morte. Altra contestazione è il distinguo fatto, dalla tesi negativa, tra la morte immediata e quella non immediata. I sostenitori della risarcibilità del danno affermano che la morte immediata è quella dovuta alla decapitazione e allo spappolamento del cervello. Secondo una recente sentenza della Corte Suprema il danno tanatologico può essere risarcito in quanto il diritto alla vita, vulnerato dal fatto illecito del terzo, rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo (Cass.civ.,sez III, 12 luglio 2006, n 15760). Tuttavia, nell'ordinanza delle Sezioni Unite n° 4712/08 si legge la ricostruzione della distinzione tra il bene della salute e quello della vita. L'ordinanza asserisce che il danno da morte immediata non è risarcibile. Quindi le Sezioni Unite negano la configurabilità del danno biologico nell'accezione di danno tanatologico e sottolineano che non si costituisce neanche un vuoto di tutela perché gli eredi possono percepire un ristoro per danno catastrofale e non tanatologico. Sottolinea la corte di legittimità che proprio il danno catastrofale indica l'ipotesi in cui il soggetto ha percepito la morte come incombente e sicura. In questo caso il soggetto ha la possibilità di essere risarcito a titolo di danno catastrofale. Il danno in questione permette di risarcire proprio quel caso in cui la morte della vittima non riesce ad entrare nel danno biologico terminale. Sappiamo che per ottenere un risarcimento in tal senso è necessario il trascorrere di un apprezzabile arco temporale tra l'illecito del terzo che ha cagionato la morte e l'effettiva morte. Il lasso di tempo ritenuto apprezzabile per ottenere un risarcimento è stato identificato in tre giorni. Allora ci si chiede se, agendo jure hereditatis, gli eredi possano ottenere un risarcimento anche nei casi in cui ci sia un lasso di tempo inferiore a tre giorni. Il risarcimento, in questo caso, può avvenire in virtù del danno catastrofale. Per tale danno si deve avere la percezione incombente di una catastrofe non evitabile che inesorabilmente si avvicina annientando le funzioni vitali fino al momento dell'ultimo respiro. Il danno proprio per la sua intensità si definisce catastrofico. Il problema è individuare la natura del pregiudizio. Questo può rientrare nel danno morale per le caratteristiche di sofferenza, intensità di dolore, per lo sgomento oppure può rientrare nel danno biologico se si configura una patologia di natura psichica. Il soggetto potrebbe, quindi, somatizzare il dolore al punto di trasformarlo in una malattia medicalmente accertabile. Un orientamento fa rientrare il danno catastrofale nella categoria del danno morale per l'assenza del requisito della durata così come indicato in Cass.Sez.III, 6 agosto 2007, n 17177. Per la tesi opposta la mancanza di un lasso di tempo significativo è compensata dall'intensità del dolore. Viene in rilievo una sofferenza così forte e drammatica da traumatizzare il soggetto impattando sulle dinamiche psichiche ed involvendo in patologia. Le Sezioni Unite, quando hanno riscritto lo statuto del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n 26972, 26973, 26974 e 26975), hanno affermato che, nel caso in cui la vittima attenda lucidamente la morte, si può profilare un danno morale. Le Sezioni Unite, quindi, hanno ribadito l'irrisarcibilità del danno catastrofale inteso come danno biologico, il quale attiene alla lesione dell'integrità psico-fisica, dunque alla lesione del diritto alla salute e non alla lesione del diritto alla vita. Si intende sottolineare che il risarcimento ha un fine riparatorio o consolatorio ma non certo sanzionatorio, e in caso della morte della vittima le due funzioni non verrebbero assolte in quanto il soggetto che muore, e così si estingue, non può acquistare un diritto che deriva dal fatto stesso della sua morte. Il risarcimento deve essere riconosciuto ai soli congiunti, se così non fosse si snaturerebbe la funzione stessa del risarcimento che diverebbe così punitiva.

Concludendo, sia il danno tanatologico che il danno catastrofale rientrano nei danni non patrimoniali ma non nella sottocategoria del danno biologico bensì, del danno morale. Riconoscendo in entrambi i casi un risarcimento ai soli congiunti e non anche alla vittima, in base alle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008 .

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